Il ruolo del Committente o Responsabile dei lavori (ai sensi dell’art. 89 del D.L. 81/2008) per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi anticaduta.
Nel momento in cui la copertura diventa luogo di lavoro (come ad esempio interventi di bonifica, la manutenzione di impianti fotovoltaici, impianti solari, impianti di condizionamento, interventi su antenne e parabole, ecc…), è fatto obbligo a chiunque e in qualsiasi comune italiano fare uso di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), qualora non ci siano protezioni collettive (parapetti, ponteggi), come da DL 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza. Di conseguenza la copertura deve essere dotata di idonei dispositivi di ancoraggio permanenti UNI EN 795:2002 – progettati ed installati per consentire l’accesso, il transito, l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza.
Al termine del lavoro di installazione dei dispositivi salvavita, il compito del committente o del responsabile dei lavori, che può essere l’amministratore nel caso dei condomini, è quello di raccogliere la seguente documentazione:
Successivamente il proprietario o l’amministratore condominiale, a seconda dei casi, deve preoccuparsi delle seguenti azioni, essendone responsabile in prima persona:
INTERPROGET è in grado di fornire la Progettazione delle linee vita nel loro complesso, compreso la Relazione di calcolo dei fissaggi dei dispositivi di ancoraggio alla struttura e di assistere il committente nella scelta dei dispositivi idonei alle proprie esigenze e nell’installazione degli stessi da parte di impresa o lavoratore autonomo.